D.M. del 22 marzo 2006


Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.


Art. 1.

1. La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea secondo le disposizioni di cui al presente decreto.


Art. 2.

1. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui e' munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale e' stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.


Art. 3.

  1. Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europea siano residenti all'estero, ad essi trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

  2. Nel caso previsto al comma 1, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza. Le regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi.

  3. Il progetto di tirocinio, redatto in conformità alla disciplina regionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, e' vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed e' presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. I modelli allegati rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle regioni.

  4. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, in difetto, dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne da' comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea.