Come deve essere trattato l’assegno di studio dal punto di vista fiscale?


Le somme erogate ai tirocinanti sotto forma di “assegno di studio” o rimborso spese sono assimilate, dal punto di vista del trattamento fiscale, ai redditi da lavoro dipendente e sono, quindi, soggette alle stesse regole tributarie (compresi l’assoggettamento alla ritenuta d’acconto con scaglioni e aliquote Irpef, l’applicazione delle addizionali regionali e comunali se dovute, la consegna al tirocinante del modello CUD, l’inclusione dei dati nel modello 770).

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