Le sospensioni e le interruzioni dello stage

I permessi, i ritardi, le malattie


Durante il periodo dello stage può capitare che il tirocinante arrivi in ritardo, oppure chieda di anticipare l'uscita, o di assentarsi per un'intera giornata.

Come si deve comportare l'azienda ospitante?

Questioni di tale natura possono essere sottoposte al soggetto promotore che provvederà:

  • a fornire al tutor aziendale le indicazioni per attenersi a quanto concordato nella convenzione e previsto dalla normativa;
  • a verificare direttamente con lo stagista le ragioni delle sue richieste, per assicurarsi che esse non rappresentino dei primi segnali di disagio verso l'esperienza.

In ogni caso, la regola generale è che non essendo il tirocinio un rapporto di lavoro, le ferie non sono previste; va comunque garantito al tirocinante un periodo di riposo, possibilmente in coincidenza con le ferie del tutor aziendale.

Anche per quanto riguarda le assenze dovute a malattia, non trattandosi di un rapporto di lavoro, lo stagista non è tenuto a presentare il certificato medico; tuttavia è buona prassi informare tempestivamente l’azienda sull’assenza e sulla data del rientro.

In ogni caso le parti possono concordare che i giorni “persi” per malattia, per riposo, per studio, siano recuperati al termine del tirocini.


Sospensioni dello stage

Lo stage si considera sospeso (e non interrotto) in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, oppure per chiusure formalizzate dell’azienda (es. festività o chiusura del periodo estivo).

In questi casi, il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio, pertanto, per il tirocinante è possibile recuperare le giornate di assenza al termine del periodo di sospensione.

È opportuno, se possibile, programmare le sospensioni fin dal momento dell’attivazione del tirocinio, informando di esse il soggetto promotore e indicandole, se richiesto, nel progetto formativo, anche ai fini delle eventuali sospensioni delle coperture assicurative.


Interruzioni dello stage

È possibile che durante lo stage si verifichino condizioni poco favorevoli al suo proseguimento.

È bene ricordare che tutte le parti firmatarie di una convenzione di tirocinio (ente promotore, azienda ospitante, stagista) hanno il diritto di recedere dalla convenzione e, quindi, di interrompere lo stage per gravi motivi, come ad esempio nel caso di un comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, oppure qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante.

Di fronte ai primi segnali di insoddisfazione (dell'azienda nei riguardi dell'impegno del giovane o viceversa) il tutor aziendale dovrà segnalare con tempestività la situazione al referente aziendale per gli stage e al tutor del soggetto promotore. La segnalazione va fatta con discrezione, senza nessun allarmismo e con la volontà di recuperare la collaborazione in atto.

Se tale intervento non servirà a chiarire le eventuali incomprensioni sorte tra le parti, lo stage potrà essere interrotto in modo consensuale e tale da consentire all’ente promotore di regolare le pendenze assicurative.

Questa scelta, che è libera sia per l’azienda ospitante sia per lo stagista, dovrà essere condotta nel rispetto reciproco delle diverse posizioni e non dovrà, di massima, avere conseguenze negative.








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