Visite di sorveglianza sanitaria per tirocinanti


La Direzione Regionale del Lavoro e la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia hanno emanato, il 2 marzo 2010, un parere sull'obbligo di visita medica per gli studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro e a tirocini formativi di orientamento.

Nel parere si ricorda che:

  • lo studente minorenne non è da considerarsi "lavoratore minore" ai sensi della Legge n. 977/1967;
  • gli studenti che svolgono un periodo lavorativo presso un'azienda sono equiparati ai lavoratori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (il "Testo unico" per la sicurezza sul lavoro).

Pertanto, nel caso in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità della sorveglianza sanitaria per le mansioni che interessano lo studente, sarà necessario provvedere alle visite mediche previste dal “Testo unico” (art. 41), seguendo le indicazioni contenute nel parere regionale.

In particolare, si distinguono due casi:

1. Scuola in cui è già presente un medico competente nominato dal dirigente scolastico. In questo caso, lo studente è già sottoposto a controllo medico in ragione della presenza di rischi specifici legati all'attività didattica (uso di VDT, agenti chimici ecc.); pertanto, il medico competente dell'ente scolastico certifica l'idoneità dello studente anche per i rischi presenti in azienda, sulla base delle informazioni contenute nel “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR), a integrazione della certificazione riferita all'ambiente scolastico.

In presenza di tale situazione, l'impresa deve:

  • integrare il proprio DVR con una "sezione apposita dedicata ai tirocinanti", indicando i pericoli presenti, la formazione e le informazioni specifiche, ponendo attenzione all'inesperienza e alla giovane età del tirocinante;
  • richiedere la certificazione di idoneità prima dell'avvio dell'attività in azienda;
  • garantire, nell'ambito della convenzione sottoscritta con la scuola, il persistere delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR o dare immediata comunicazione delle modifiche eventuali.

2. Scuola in cui non è presente un medico competente. In questo caso le visite preventive, periodiche e conclusive sono a carico dell'impresa, che provvede attraverso il proprio medico competente.


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