D. M. del 26 giugno 2000 n. 234


Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275


Art. 1. (Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome)

1. A decorrere dal 1° settembre 2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n.30, gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.


Art. 2. (Obiettivi specifici di apprendimento)

1. Nell'ambito dei curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.

2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.


Art. 3. (Quota nazionale e quota riservata alle istituzioni scolastiche)

1. La quota oraria nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.

2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale di cui alla normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o sperimentale.

3. Il curricolo obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli strumenti di flessibilità di cui al comma 3, rilevate le perse esigenze formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci azioni di continuità e di orientamento didattici.

5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.


Art. 4. (Curricoli delle singole istituzioni scolastiche)

1. In applicazione dell'articolo 1 restano confermati gli ordinamenti e relative sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno scolastico 1999/2000, con le specificità di cui ai commi seguenti.

2. Per la scuola materna, sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n.30, sono confermati gli orientamenti delle attività educative adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 15 giugno 1991.

3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia in relazione agli standard concernenti la qualità del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione scolastica, valorizzando la flessibilità didattico-organizzativa già sperimentata a partire dalla circolare ministeriale n.70, protocollo n.639 del 25 febbraio 1994, inpidua tutte le modalità atte a garantire l'utilizzazione ottimale dell'organico dei docenti da assegnarsi nella misura di due per ogni sezione funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in relazione a particolari situazioni di fatto esistenti, nella misura di uno per ogni sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio di servizio dei docenti.

4. Nell'istruzione tecnica ed artistica - nell'ambito dell'offerta formativa dei rispettivi settori - le istituzioni scolastiche possono adottare - nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - i progetti sperimentali coordinati a livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico 1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi è un progetto sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi sperimentali autonomi già autorizzati, sia nel caso di nuova istituzione di un indirizzo per il quale vi è un progetto sperimentale coordinato.


Art. 5. (Adempimenti delle scuole)

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta l'adozione di decreti autorizzativi.

2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai competenti uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione le scelte curricolari effettuate in base all'articolo 4, al fine di consentire all'amministrazione e al suo sistema informativo la predisposizione delle procedure connesse alla gestione del personale.