Art. 12 del D.P.R. del 23 luglio 1998 n. 323



1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione scolastica e dall’ Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

 

2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.

 

3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o consolare.