Può l’azienda corrispondere l’indennità di partecipazione al tirocinante già percettore di una qualsiasi forma di sostegno al reddito?


I nuovi indirizzi della Regione Lombardia, introducendo l’obbligo di corrispondere un’indennità in favore dei tirocini extracurricolari, stabiliscono che per i tirocini attivati in favore di lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati e, pertanto, già percettori di ammortizzatori sociali a sostegno del reddito, la corresponsione dell’indennità di partecipazione non sia dovuta.

Tuttavia, nulla vieta al soggetto ospitante di erogare ugualmente al tirocinante un’indennità di partecipazione.

In questo caso, il tirocinio e la percezione della relativa indennità non determinano la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.

Anche alla luce delle indicazioni contenute nella circolare INPS n. 142 del 18/12/2012, quindi, il mantenimento dello stato di disoccupazione determina la possibilità del cumulo dei trattamenti di sostegno al reddito (ASPI) con l’indennità di partecipazione prevista dal tirocinio.

Nello specifico, infatti, la circolare sopracitata prevede la decadenza dal trattamento di sostegno al reddito - ASPI solo al verificarsi dei seguenti casi specifici:
  • perdita dello status di disoccupazione;
  • nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi;
  • inizio di attività autonoma, senza l’effettuazione delle comunicazioni di cui alla Legge 92/2012 art. 2, co.17;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Per quanto sopra, dal momento che la delibera della Regione Lombardia specifica che il tirocinio non comporta la perdita dello status di disoccupazione e che le indicazioni dell’INPS non prevedono l’avvio di un tirocinio tra le ipotesi di decadenza dall’ASPI, un’azienda che attiva un tirocinio in favore di un lavoratore sospeso o disoccupato percettore di forme di sostegno al reddito potrà erogare in favore del tirocinante un’indennità di partecipazione senza che quest’ultimo perda il beneficio economico dell’ASPI.




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